L’Anagrafe nazionale è un sistema di identificazione e registrazione degli animali che ha come obiettivo principale la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico.
Il funzionamento dell’anagrafe si basa, sulla identificazione e registrazione delle aziende e degli animali, sulla registrazione delle nascite e delle morti degli animali e sulla registrazione delle movimentazioni. Fondamentale per il suo funzionamento è anche il documento di provenienza e destinazione (modello 4) che accompagna gli animali durante gli spostamenti.
Strumento indispensabile per il funzionamento dell’anagrafe è la Banca Dati Nazionale (BDN) in cui sono registrate, con le modalità previste per le diverse specie, le informazioni su aziende, allevamenti, animali, movimentazioni e macellazioni.
In Lombardia la Banca Dati Regionale (BDR) è lo strumento con cui ci interfacciamo con la BDN.
L’ARAL è un organismo autorizzato ad aggiornare tutte le Basi dati e per tutte le specie come Ente Delegato ad operare sulle banche dati e può aiutarvi in tutte le fasi previste, dietro Vostra delega.
SERVIZI PER SPECIE
RIFERIMENTI NORMATIVI
- Decreto Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, concernente l’identificazione e la registrazione degli animali (bovini, ovicaprini, suini e altre specie)
- Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, che all’articolo 12 istituisce presso il Ministero della salute una banca dati informatizzata nazionale delle anagrafe zootecnica (BDN)
- Regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare e che all’articolo 18 prevede in tutte le fasi della produzione, la rintracciabilità degli animali destinati alla produzione alimentare
- Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, che all’articolo 3, comma 2, istituisce il sistema di reti di sorveglianza per assicurare che i prodotti di origine animale siano ottenuti da animali che soddisfano i requisiti sanitari previsti
- Decreto legislativo 13 marzo 2006, n. 158, che all’articolo 14, comma 1, prevede la richiesta di registrazione del titolare dell’azienda zootecnica, definita all’articolo 1 (3) dello stesso decreto, presso il Servizio veterinario territoriale e che all’articolo 32 prevede sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 14
- Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, che all’articolo 2 prevede sanzioni per la violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002
- Regolamento (UE) 2016/429, che all’articolo 109 prevede l’istituzione di una banca dati informatizzata degli animali terrestri allevati o custoditi
- Decreto 28 giugno 2016, che sostituisce l’allegato IV, del decreto del DPR 317/96 e prescrive la modalità informatizzata per la compilazione del documento di provenienza e destinazione degli animali (c.d. modello 4)
- Decisione della Commissione 2009/712/CE, che prevede pagine informative su internet contenenti gli elenchi consultabili in tutti gli Stati Membri, di alcune tipologie di operatori del settore zootecnico in possesso di riconoscimento comunitario rilasciato a livello regionale conformemente alla normativa veterinaria e zootecnica comunitaria.
A CHI SI RIVOLGE
A tutti gli allevatori di animali da reddito (bovidi, suidi, ovi-caprini etc.)
COME SI ACCEDE
TUTORIAL
PERSONE
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